Lo Studio
Lo Studio Legale Lupoi fu fondato dall’avv. Alberto Lupoi (Sinopoli 1908 - Roma 1985) nel 1935 e per oltre trenta anni si affermò nell’attività giudiziale ed in particolare nel diritto contrattuale e del lavoro.
Negli anni ’70 si trasformò in una Associazione Professionale, i cui attuali soci sono: il prof. avv. Maurizio Lupoi, l’avv. Francesca Romana Lupoi e il prof. avv. Alberto Lupoi.
Lo Studio dopo un'esperienza decennale di attività permanente a New York, opera oggi a Roma, Milano e Genova e si avvale di una estesa rete di corrispondenti in paesi stranieri. Svolge prevalentemente attività di consulenza giuridica nelle strutturazioni patrimoniali di persone e società e di assistenza a studi legali italiani dinanzi a Corti straniere.
In particolare, negli ultimi venti anni lo Studio ha concentrato la gran parte della sua attività di consulenza verso la diffusione ed applicazione dell’istituto giuridico del trust, campo nel quale lo Studio si è affermato come punto di riferimento in Italia. Molti degli atti di trust oggi istituiti in Italia impiegano clausole ideate e sviluppate dallo Studio, i migliori parametri di riferimento della prassi professionale in tema di trust sono stati impostati dallo Studio.
Dal 1° gennaio 2024 i tre soci hanno ritenuto conveniente proseguire questa attività individualmente, tuttavia mantenendo un legame di collaborazione nella cura di specifiche pratiche e rimanendo raggiungibili agli indirizzi di posta elettronica dello Studio: ml@lupoilex.it, frl@lupoilex.it, al@lupoilex.it
I Soci
Maurizio Lupoi
Laureato nel 1965 in Giurisprudenza con lode e auspicio di pubblicazione presso l’Università di Roma “La Sapienza”, iscritto all’albo degli avvocati di Roma dal 1966.
Socio fondatore dello Studio legale Lupoi con suo padre Alberto (1978); lo studio si è progressivamente trasformato da studio dedito al contenzioso (oltre 3.000 cause pendenti) in studio per clienti (persone fisiche e società) che richiedono una particolare attenzione alla proprie vicende patrimoniali.
È stato per molti anni Legal Consultant iscritto alla New York Bar Association. Professore ordinario di diritto comparato prima a Perugia e poi a Genova, è attualmente Professore emerito.
Fa parte dei Consigli scientifici delle riviste Trust & Trustees e Trust Law International; dirige la rivista "Trusts e attività fiduciarie".
È stato Presidente dell'Associazione "Il trust in Italia" dal 1999 al 2023. Dal 2014 al 2020 ha presieduto la Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino.
Francesca Romana Lupoi
Laureata nel 1988 in Giurisprudenza con lode presso l'Università di Roma "La Sapienza" con tesi in diritto privato internazionale, iscritta all'albo degli avvocati di Roma dal 1993.
È Presidente della Associazione "Il trust in Italia" dal 2023 ed è iscritta nel registro dei Professionisti Accreditati in materia di trust, istituito nel 2012 dall'Associazione.
Consulente dell’On. Ileana Argentin sull'applicazione del trust per la disabilità.
Consulente - Commissione Affari Sociali della Camera per il progetto di legge "Trust e Dopo di Noi", per gli anni 2014-2016, relatrice On. Elena Carnevali L. n.112/2016.
Membro della Consulta, istituita dall'On.le Maurizio Bernardo, Presidente Commissione Finanze del Senato nella legislatura XVII legislatura.
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Alberto Lupoi
Laureato nel 1993 in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha trascorso nel 1995 un anno quale visiting student al Linacre College di Oxford studiando banking law ed è iscritto all’albo degli Avvocati di Roma dal 1997.
Dal 2004 è in ruolo quale Professore associato di Diritto dei Mercati Finanziari e di Diritto Bancario nell’Università di Padova.
Nel 2013 è stato Consulente tecnico della Procura di Milano per reati inerenti il Diritto dei Mercati Finanziari.
Nel 2016 è stato per un anno arbitro dell’Arbitro bancario e finanziario, sede di Torino, e dal 2017 al 2023 è stato Consigliere indipendente non esecutivo di Mediobanca SpA.
L’esperienza professionale è maturata principalmente nel campo del diritto bancario, del diritto dei mercati finanziari e del diritto dei trust.
Pubblicazioni
Il trust è il negozio giuridico unilaterale per mezzo del quale un soggetto, il disponente, trasferisce la titolarità di beni e...
Consulenza in tema di corporate governance di società quotate, contrattualistica internazionale quali i master agreement...
Trust
Il trust è il negozio giuridico unilaterale per mezzo del quale un soggetto, il disponente, trasferisce la titolarità di beni e diritti a favore di un altro soggetto, il trustee, il quale è obbligato a gestirli nel rispetto delle indicazioni del disponente, formulate nell’atto istitutivo, ma nell’interesse esclusivo del beneficiario o dei beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.
Il trust trova riconoscimento in Italia grazie alla ratifica della “Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”, avvenuta con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992).
Il trust può avere molteplici applicazioni in quanto è uno strumento flessibile che si adatta alle diverse situazioni personali, familiari e aziendali.
La famiglia è il terreno di elezione del trust intendendosi per famiglia non solo quella fondata sul matrimonio. Basti pensare ai trust istituti dai nonni col fine di garantire ai nipoti un futuro, trust istituiti a tutela dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie di fatto.
Trust di protezione dei beni della famiglia: un palazzo storico, beni mobili, il patrimonio familiare che, una o più generazioni, hanno faticosamente creato e che si vuole resti unito più a lungo. Trust per garantire le obbligazioni, assunte da uno dei coniugi, in sede di separazione personale o di divorzio.
Il Trust per il “Dopo di noi” risponde alla esigenza, attuale e concreta, dei genitori che vogliono assicurare ai propri figli bisognosi di particolare assistenza un futuro il più possibile simile al presente; il trust come cornice, giuridica, entro la quale i genitori rappresentano quel che dovrà avvenire da quando essi non saranno più responsabili per sopravvenuta incapacità o morte. Il Trust per il "Dopo di noi" deve essere realizzato “Durante noi”.
Il legislatore ha regolamentato la materia con la legge 22 giugno 2016 n. 112, conosciuta come legge sul “Dopo di Noi”. Nei commi 2° e 3° dell’art. 1 si legge:
La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave,ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilià grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.
La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ... .
Il legislatore ha altresì previsto importanti agevolazioni fiscali a favore degli istituti giuridici creati per la finalità del Dopo di noi. Spetta al professionista comprendere la singolarità di ciascuna vicenda e poi apprestare i mezzi tecnici maggiormente opportuni per costruire il "Dopo di Noi".
La realtà imprenditoriale italiana è composta per circa l’80% da imprese familiari; per converso solo il 50% di tali realtà sopravvive al passaggio dalla prima alla seconda generazione ed i risultati sono ancora più scoraggianti nel passaggio, dalla seconda alla terza generazione.
L’imprenditore che desideri trovare chi lo sostituisca nella conduzione dell’azienda (e della famiglia), senza che tale scelta si traduca nell’avvantaggiare od arricchire alcuno rispetto ad altri, può ricorrere al trust. Il trust è lo strumento idoneo ad assicurare e pianificare, un sereno passaggio generazionale nell’azienda assicurando continuità nella gestione tanto dell’impresa quanto del patrimonio familiare e, con riferimento a quest’ultimo, nel pieno rispetto delle regole della cosiddetta “successione necessaria”, vale a dire senza lesione della legittima spettante ai legittimari. Il trustee, aderendo al programma voluto dall’imprenditore/disponente traghetterà l’azienda dal “vecchio” al “nuovo”. Si consideri anche il trattamento fiscale di favore previsto dal legislatore per i patti di famiglia a favore dei trust istituti per gestire il passaggio generazionale.
Un trust è di scopo quando l'atto istitutivo non designa alcun beneficiario nè prevede che alcun beneficiario sia successivamente individuato e il trust viene istituito per il raggiungimento di una finalità, meritevole di interesse da perseguire a vantaggio di una generalità di soggetti. Se lo scopo è di utilità sociale tale sarà definibile anche il trust sottoposto alla regolamentazione fiscale di favore degli enti del Terzo settore. Diversi possono essere gli esempi di trust ex onlus, ora Enti del Terzo settore: dalla destinazione di una somma di denaro ad un Ospedale per la ristrutturazione di un padiglione al rifacimento di un asilo nido comunale. Nei Trust le somme e le risorse che il Disponente intende mettere a disposizione dello "scopo" non entrano nel patrimonio del soggetto, Ospedale o Comune che sia, con il conseguente controllo e una garanzia che vi è un terzo, il trustee, che nel tempo si è obbligato alla realizzazione dello scopo.
Con il trust di patto di sindacato si ottiene il trasferimento "reale" della proprietà delle azioni a un terzo da parte dei soci sindacati. I soci sindacati non sono più proprietari nè delle azioni sindacate nè delle azioni di alcuna altra società alla quale le prime siano state apportate.
L'imprenditore sottoposto a procedura di concordato preventivo può, con l'intento di agevolare l'accettazione del piano concordatario e di rassicurare i creditori e pertanto far crescere l'affidabilità del piano, ricorrere al trust: il disponente/imprenditore o un terzo, di sua iniziativa, segrega in trust dei beni a garanzia esclusiva della procedura concorsuale.
Si pensi alla garanzia che terzi possono concedere conferendo in trust dei beni ai fini dell'esecuzione dell'accordo fornendo, la segregazione patrimoniale propria del trust, quella ulteriore affidabilità necessaria per la conclusione dell'accordo.
Una soluzione alla "crisi d'impresa"? Si sono realizzate delle applicazioni del trust all'interno del fallimento ad esempio per la chiusura anticipata del fallimento conferendo in trust le somme destinate ai creditori irreperibili e consentendo così che la procedura fallimentare possa giungere al suo termine.
Affidamento fiduciario
Il contratto di affidamento fiduciario, proposto in sede scientifica da Maurizio Lupoi nel 2014, è stato incluso dalla legge 22 giugno 2016 n. 112 fra i rapporti giuridici a protezione delle persone con grave disabilità, che la legge favorisce per mezzo di rilevanti vantaggi fiscali; il disegno di legge governativo per la riforma del codice civile prevede di disciplinare il trust e gli altri contratti di affidamento fiduciario.
Lo Studio legale Lupoi ha prestato consulenza per la stipulazione di diversi contratti di affidamento fiduciario, anche al di fuori del campo della disabilità grave, e in tre occasioni ha sottoposto con successo il testo contrattuale al Giudice Tutelare competente in conseguenza della presenza di minori o soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno.
Mercati finanziari
Consulenza in tema di corporate governance di società quotate, contrattualistica internazionale quali i master agreement ISDA, operazioni straordinarie, emissione di prodotti finanziari, apertura di sedi secondarie all’interno della UE, rapporti con i regolatori nazionali ed europei.
Diritto bancario
Redazione e revisione di contrattualistica con la clientela al dettaglio nella prestazione dei servizi bancari e di investimento.
Queste materie sono seguite in particolare dal prof avv Alberto Lupoi che si occupa di gestire il rapporto con le autorità di vigilanza nazionali ed europee, pareri in tema di governance delle società quotate e delle banche in particolare, analisi delle procedure e dei controlli interni, istituzione di fondi, emissione e collocamento di prodotti finanziari; trasparenza in tema di prodotti finanziari quotati e connesso esercizio del diritto di voto; servizi di investimento e servizi ed operazioni bancarie.
Our record
Giurisdizione italiana e trustee stranieri
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto della giurisdizione.
In due occasioni, agendo contro trustee residenti all’estero, abbiamo sostenuto l’inapplicabilità delle clausole di atti istitutivi di trust che impongono di agire dinanzi a una giurisdizione straniera:
La prima controversia è stata decisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza del 20 giugno 2014, n. 14041, che ha accolto la tesi da noi proposta e ha dichiarato la giurisdizione italiana rispetto a quella inglese.
La seconda controversia è stata decisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza del 12 febbraio 2019, n. 8138, che ha accolto la tesi da noi proposta e ha dichiarato la giurisdizione italiana rispetto a quella delle Cayman Islands.
Lo Studio ha assistito un intermediario finanziario italiano nella istituzione di un trust nel quale sono state apportate “Notes” di cartolarizzazione di crediti deteriorati. Si tratta, per quanto consta, della prima operazione di questo genere svolta in Italia tramite un “trust interno”.
Il problema: si trattava di scindere la proprietà e quindi l’interesse economico delle Notes dai diritti di voto. Una tale scissione non era possibile da un punto di vista cartolare, in quanto le Notes regolate dal diritto inglese e negoziabili su una piattaforma di negoziazione, non erano strutturate per una tale distinzione.
La soluzione proposta: l’intermediario, dopo aver sottoscritto le Notes, le apporta senza corrispettivo nel trust. Il trust è di natura mista, cioè è un trust per uno scopo con riferimento all’esercizio dei diritti di voto delle Notes, mentre è un trust con beneficiari con riferimento agli interessi economici. L’intermediario mantiene la medesima posizione finanziaria sulle Notes come se fosse ancora il titolare, mentre perde la disponibilità di diritti di voto.
Lo Studio ha assistito un intermediario in una ulteriore ed analoga operazione, dunque diretta a rimuovere una situazione di potenziale conflitto di interessi, ideando questa volta un trust strutturato come se fosse “multicomparto” e quindi in grado di gestire più di una operazione.
Corti estere
Parere per la Royal Court di Jersey sul subentro di nuovi trustee nei trust di famiglia industriale, i cui depositi in Svizzera sono stati oggetto di sequestro penale da parte dell’AG italiana.
Azione per la dichiarazione di nullità di un trust autodichiarato sotto la legge di Cayman Islands, gestito da trustee svizzero, in ragione dell’incomprensione del negozio da parte della effettiva disponente, italiana.
Parere per la Royal Court di Jersey sull’interpretazione della clausola beneficiaria di un trust interno sotto la legge di Jersey.
Banca e finanza
Soggetto che controlla un Gruppo Bancario e che ha riportato una condanna penale: istituzione di un trust, soggetto ad approvazione della Banca d'Italia, caratterizzato quale trust per uno scopo e attribuendo al trustee soltanto l'esercizio dei diritti amministrativi spettanti al socio.
Fondo immobiliare chiuso, collocazione del ricavato di una vendita in un apposito trust per il temporaneo investimento e il successivo reimpiego, così mutando le spettanze degli investitori in spettanze quali beneficiari di un trust.
Affidamenti concessi senza sufficienti garanzie da parte di due banche, trust in favore di entrambe con previsione di posizioni beneficiarie differenziate, poteri della banca maggiormente esposta.
Società
Partecipazione di controllo in una società commerciale che sta per essere venduta: suo trasferimento in un trust secolare per assicurare, per mezzo dell’investimento dei proventi della vendita, il benessere della famiglia dell’imprenditore alienante, a vantaggio del quale viene istituito un altro trust che lo vede unico beneficiario vitalizio con facoltà di nominare quando vorrà i beneficiari di quanto residuerà alla sua morte.
Azienda giornalistica indebitata verso enti previdenziali, intervento della società capogruppo che pone a garanzia del piano di rientro gli immobili in costruzione di una società del gruppo e in particolare il ricavato della loro vendita (quando ultimati) a cura di un trustee.
Trust della partecipazione totalitaria in società che controlla di diritto una società quotata, particolari disposizioni per assicurare che prosegua nel tempo l’attenzione al territorio nel quale la società quotata svolge la propria attività e per altri fini di pubblico interesse.
Persona che controlla occultamente un gruppo societario per non essere pregiudicato dal cognome che porta, ma che decide ora di manifestarsi e al tempo stesso trasferire tutto a un trustee a vantaggio dei propri figli, distaccandosi egli da qualunque aspetto gestionale.
Fratelli che lavorano nella società di famiglia pongono in trust le rispettive partecipazioni alle quali si aggiungono quelle intestate ai loro genitori in modo che pervengano in futuro a propri discendenti secondo le inclinazioni di ciascuno.
Gestore di servizi aeroportuali che assomma troppe attività, alcune delle quali debbono essere scorporate per prescrizione comunitaria: un trust per uno scopo ne assicura la gestione indipendente per il tempo necessario a uno scorporo ordinato.
Società creditrice del gestore dei servizi energetici e fortemente indebitata verso i propri fornitori; necessità di impiegare parzialmente i crediti, una volta incassati per opera del trustee cessionario, per la manutenzione dei propri impianti e di dedicare il residuo ai creditori.
Trust per squadre di calcio
Lo Studio ha istituito due trust, negli ultimi due anni, aventi quali Fondo in trust le azioni rappresentative di squadre di calcio iscritte al Campionato di serie “A”.
Le fattispecie erano tuttavia molto diverse.
La prima, riguardava una partecipazione che veniva conferita in un trust allo scopo di essere venduta e il cui ricavato sarebbe servito a pagare i creditori di due società, appartenenti al medesimo gruppo societario della squadra di calcio, in concordato preventivo. Il trust è stato omologato dal Giudice delegato delle due procedure.
La seconda tipologia di trust, si può sommariamente definire un “blind trust” attuato per mezzo di trust interno in quanto utilizzato per dirimere il conflitto di interessi che si verifica quando due squadre di calcio, iscritte al medesimo campionato, appartengono ai medesimi soggetti o comunque hanno relazioni con le medesime parti.
Lo specifico trust ha ottenuto il benestare della Federazione Giuoco Calcio in quanto ritenuto strumento efficiente per recidere ogni influenza e rapporto tra le proprietà delle due squadre di calcio.
Soci e amministratori di società edilizia indicati come contigui alla mafia, trasferimento di ogni interesse e posizione a trustee professionista a vantaggio dei loro rispettivi discendenti.
Abbiamo istituito un trust per lo scopo di ottenere un’informazione antimafia positiva con riferimento a un’azienda alimentare e di assicurare che i suoi rapporti commerciali siano al riparo da influenze e condizionamenti criminali (con la peculiarità che, venuto meno lo scopo, il trust può proseguire quale trust per beneficiari).
Trust Ponte Morandi
Il prof. Maurizio Lupoi ha redatto gratuitamente l’atto istitutivo del Trust Ponte Morandi.
Il trust è stato istituito il 20 dicembre 2018 ed ha avuto lo scopo di contribuire a alleviare gli inconvenienti e i disagi conseguenti al crollo del ponte “Morandi” di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018. Per la realizzazione dello Scopo del trust sono state raccolte somme di denaro da destinare ad un’opera meritevole, poi individuata nel sostegno a studenti universitari residenti nella zona del ponte crollato.
Il Trust non è stato gravato da alcun costo né professionale né fiscale né di alcun altro genere e le somme raccolte sono state impiegate per finanziare il dottorato di ricerca di uno studente in Bioingegneria e Robotica, per acquistare due PC in favore di altrettanti studenti di Ingegneria e per pagare le tasse universitarie di uno studente di Giurisprudenza.
Diritto penale
Persona soggetta a procedimenti penali istituisce un trust per risarcire le vittime dei reati.
Diritto di famiglia
Trust familiari numerosissimi in circostanze assai differenziate.
Istituzione di trust in attuazione di un patto di famiglia meramente programmatico.
La pianificazione patrimoniale esige una pianificazione del tempo.
Un’operazione a regola d’arte, che sia in grado di realizzare tutti gli obiettivi e i desiderata del disponente, richiede tempi di progettazione e realizzazione; per questo è consigliabile approcciarsi alla pianificazione con lungimiranza, in un momento di serenità personale, economica e familiare...Continua a leggere
Trust Lollobrigida per opere d'arte, intervista all'Avv. Francesca Romana Lupoi...Continua a leggere
Due casi di contratto di affidamento fiduciario
Coppia anziana con due figli, un maschio sposato con tre figli e una figlia nubile, trasferisce all’affidatario fiduciario (una società fiduciaria appartenente a un gruppo bancario) un rilevante patrimonio immobiliare e la nuda proprietà di strumenti finanziari affinché l’affidatario fiduciario provveda ai bisogni della coppia finché in vita, ma anche progressivamente a quelli dei discendenti secondo le circostanze che si verificheranno.
Nonni che trasferiscono all’affidatario fiduciario (una società appartenente a un gruppo finanziario) una somma importante affinché sia destinata in parti eguali ai loro quattro nipoti al compimento di 35 anni da parte di ciascuno, nel frattempo impiegandola per i loro studi e la loro formazione secondo necessità.